Il dropshipping è uno dei modelli di business e-commerce più diffusi, ma anche uno dei più fraintesi dal punto di vista fiscale. Molti seller pensano che non avere un magazzino fisico semplifichi la gestione IVA. In realtà è l’esatto contrario: i flussi fiscali sono più complessi e le trappole più numerose.
Dropshipping e IVA: perché è complesso
Il dropshipping è un modello in cui il seller vende prodotti che non possiede fisicamente: l’ordine viene inoltrato al fornitore, che spedisce direttamente al cliente. Fiscalmente, però, esistono due transazioni distinte e indipendenti: la vendita dal fornitore al seller, e la vendita dal seller al cliente finale. Entrambe generano implicazioni IVA diverse.
L’errore più comune è trattare il dropshipping come una semplice intermediazione. In realtà, il seller dropshipper è fiscalmente il cedente del bene verso il cliente finale, con tutti gli obblighi IVA che ne derivano — indipendentemente dal fatto che la merce non sia mai passata fisicamente per le sue mani.
Scenario 1: Fornitore italiano, cliente UE
Il caso più semplice: il fornitore è in Italia, il cliente finale è in un altro stato UE.
- Il fornitore emette fattura al seller (operazione interna italiana, IVA 22%)
- Il seller vende al consumatore finale in Germania, Francia, ecc.
- La vendita è soggetta al regime OSS se il totale annuo di vendite B2C UE supera € 10.000
- Il seller deve applicare l’IVA del paese di destinazione del consumatore
La peculiarità del dropshipping è che la spedizione avviene direttamente dal fornitore al cliente, ma la fatturazione IVA segue le regole standard del seller. Il fornitore italiano non emette fattura al cliente estero: è il seller che risulta essere il cedente finale.
Scenario 2: Fornitore cinese o extra-UE, cliente UE
Questo è lo scenario più comune per chi fa dropshipping su marketplace come Amazon o eBay, ma anche il più complesso:
- La merce spedita dalla Cina entra in UE tramite sdoganamento
- Se il valore del pacco è sotto € 150, può usufruire del regime IOSS
- Se il valore è sopra € 150, sono dovuti dazi doganali e IVA all’importazione nel paese di ingresso
La responsabilità della dichiarazione IVA rimane del seller anche quando la merce non transita fisicamente in Italia. Se vendi a un cliente francese con spedizione dalla Cina, devi applicare IVA francese sulla vendita — indipendentemente da dove si trova il tuo magazzino.
Scenario 3: Dropshipping tramite marketplace come Amazon
Quando si vende tramite Amazon, la situazione si complica ulteriormente perché Amazon può agire come deemed reseller per alcune categorie. In questi casi:
- Amazon riscuote l’IVA direttamente dal cliente
- Amazon la versa alle autorità fiscali competenti
- Il seller non ha obblighi diretti per quelle transazioni
Tuttavia, questa regola si applica principalmente ai seller extra-UE o in situazioni specifiche definite da Amazon. Per la maggior parte dei seller italiani in dropshipping, la responsabilità fiscale rimane propria.
IOSS per il dropshipping da paesi extra-UE
L’IOSS (Import One Stop Shop) è il regime dedicato alle vendite di beni di valore inferiore a € 150 importati da paesi extra-UE. Permette di:
- Dichiarare e versare l’IVA di tutti i paesi UE tramite un unico portale
- Semplificare lo sdoganamento: i pacchi con numero IOSS valido passano la dogana senza pagare IVA all’importazione
- Emettere fattura con IVA del paese di destinazione del consumatore già inclusa nel prezzo
Il numero IOSS deve essere comunicato al fornitore/spedizioniere cinese, che lo riporta sulla documentazione doganale.
Tabella obblighi per scenario
| Scenario | Regime applicabile | Obblighi del seller |
|---|---|---|
| Fornitore IT → cliente UE | OSS | Registrazione OSS, dichiarazione trimestrale |
| Fornitore extra-UE → cliente UE < € 150 | IOSS | Registrazione IOSS, dichiarazione mensile |
| Fornitore extra-UE → cliente UE > € 150 | IVA all’import | Gestione doganale, eventuale VAT locale |
| Amazon deemed reseller | Gestito da Amazon | Verifica sempre nei report |
Errori fiscali tipici nel dropshipping
- Non registrarsi all’OSS quando si supera la soglia di € 10.000 di vendite B2C UE
- Applicare sempre IVA italiana anche sulle vendite oltre soglia verso altri paesi UE
- Non tracciare le vendite tramite marketplace distinguendo quelle gestite come deemed reseller
- Ignorare l’IOSS per le importazioni sotto € 150, rischiando IVA doppia (al fornitore + alla dogana)
- Non conservare la documentazione che dimostra il paese di destinazione del cliente finale
Come tenere traccia dei flussi IVA nel dropshipping
La sfida principale nel dropshipping è che le transazioni sono spesso frammentate su più piattaforme e fornitori. VATManager aiuta il seller a:
- Importare i dati di vendita da Amazon e altri marketplace
- Categorizzare le transazioni per paese di destinazione
- Calcolare automaticamente l’IVA dovuta per ciascun paese UE
- Produrre il report OSS trimestrale pronto per la dichiarazione
Domande frequenti
Se il fornitore cinese spedisce direttamente al mio cliente europeo, chi paga l’IVA doganale? Dipende dall’accordo con il fornitore. Se usi termini DDP (Delivered Duty Paid), è il fornitore a gestire la dogana. Se usi DDU/DAP, l’IVA doganale viene addebitata al cliente alla consegna — con rischio elevato di resi o lamentele.
Ho bisogno di un rappresentante doganale in Europa per il dropshipping extra-UE? Non necessariamente. Molti spedizionieri internazionali gestiscono lo sdoganamento come parte del servizio. Con l’IOSS, il processo è ancora più semplice per i pacchi sotto € 150.
Il dropshipping è legale in tutti i paesi UE? Sì. Non ci sono restrizioni legali sul modello di dropshipping in UE. Gli obblighi sono puramente fiscali e doganali.
📎 Approfondisci: IOSS per ecommerce: quando serve davvero — Soglie IVA 2024-2025